top of page
Immagine del redattoreLuigi Gattone

Speciale USA: la separazione dei poteri.

Il sistema istituzionale degli Stati Uniti d’America appare certamente poco intuitivo a causa del complesso sistema di pesi e contrappesi tra i diversi corpi del sistema istituzionale. Molti suoi aspetti risultano controversi ed evidenziano delle sostanziali differenze rispetto ai sistemi democratici europei. Per provare a capire meglio il sistema istituzionale americano può essere d’aiuto tratteggiare il contenuto dei primi articoli della Costituzione degli Stati Uniti, che stabiliscono le caratteristiche degli organi titolari dei tre principali poteri dello stato: legislativo, esecutivo e giudiziario.

Innanzitutto, la Costituzione americana è la più antica ancora in vigore, ed è stata un modello per molte costituzioni successive (in primis quella francese). Edificato sulla base del pensiero liberale e costituzionale, il sistema istituzionale degli Stati Uniti è in sostanza un perfezionamento (o democratizzazione) di quello britannico, vigente nelle un tempo Tredici Colonie americane. In primo luogo, esiste una divisione verticale (stato-federazione) e una divisione orizzontale (potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario), con un sistema di controbilanciamento atto aimpedire che uno di questi possa predominare sugli altri.

1. Art. 1 - Il potere legislativo

Il potere legislativo è affidato al Congresso degli Stati Uniti, parlamento bicamerale composto dalla Camera dei Rappresentanti e dal Senato.

1.1. Camera

La Camera, composta da 435 membri, rappresenta la “camera bassa”, concepita per rappresentare la volontà popolare: ogni stato elegge un numero di rappresentanti proporzionalmente ai propri abitanti. Quindi, gli stati più popolosi hanno un peso specifico maggiore nell’elaborazione legislativa. Lo stato che è elegge più rappresentanti è la California (54); eleggono un solo deputato Alaska, Delaware, Montana, Dakota del Nord, Dakota del Sud, Vermont e Wyoming. Evidentemente, gli stati più popolosi hanno un peso specifico maggiore all’interno di questo organo.

I Rappresentanti sono eletti per un mandato biennale, al termine del quale la camera. Le elezioni parlamentari cadono esattamente a metà del mandato presidenziale: per questo sono dette midterm e risultano un test sull’operato del governo in carica. Presiede l’assemblea lo Speaker della Camera.

La camera detiene in modo esclusivo il potere di legiferare in materia finanziaria, riflettendo uno dei principi cardine della rivoluzione americana, quello di no taxation withoutrepresentation.

1.2. Senato

Il Senato invece, corrispettivo della Camera dei Lord britannica, rappresenta la “camera alta”. In netta opposizione alla concezione nobiliare della politica inglese (i Lords erano di nomica regia), i padri costituenti decisero che sarebbe stato formato dai rappresentanti degli Stati. In questo modo, il Compomesso del Connecticut risolse anche il tema della sotto-rappresentazione degli stati più piccoli nella Camera dei Rappresentanti: nel Senato siedono due membri per ogni stato (per un totale di 100), indipendentemente dal numero di abitanti. Il senato è presieduto dal vicepresidente degli Stati Uniti e il mandato dei suoi membri è di sei anni.

1.3.  caratteristiche

Il sistema americano si configura come un bicameralismo perfetto: le proposte di legge, per essere attuate, devono essere approvate da entrambi i membri e controfirmate dal presidente. L’attività del Congresso è organizzata in commissioni e sotto-commissioni: sono 20 le commissioni permanenti che si occupano di materie specifiche (come difesa, finanze, giustizia), ma possono essere istituite commissioni speciali con scopi e durata limitati. Sempre per il sistema di pesi e contrappesi, il Presidente non può sciogliere il Congresso, ma a sua volta non può essere sfiduciato (in quanto legittimato dal mandato popolare). Solo nel caso dell’impeachment il Presidente può essere rimosso dal suo incarico: solo tre volte

 

Articolo 2 - Potere esecutivo

Il Presidente degli Stati Uniti d’America detiene il potere esecutivo. Il Presidente viene eletto per un mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta (limite introdotto dopo la morte di Franklin Delano Roosevelt, eletto quattro volte consecutivamente). Ha il controllo della politica estera statunitense ed è il Capo delle Forze Armate (ma non ha potere di dichiarare guerra, che spetta al Congresso) e può negoziare trattati internazionali. Al Presidente spetta la nomina di giudici e funzionari federali. Può esprimere il veto sulle proposte di legge del Congresso, che però è superabile con una maggioranza di 2/3. Infine, può concedere la grazia presidenziale. È coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un Gabinetto (sempre derivante dal Cabinet inglese, una sorta di consiglio dei ministri), i cui membri, i Segretari, sono nominati ad assoluta discrezione dal Presidente (spoil system).

 

È stato concepito come una carica monocratica forte: nell’elaborazione liberalcostituzionale di derivazione britannica, il presidente era il corrispettivo del “Re”, detentore del potere esecutivo nell’ordinamento inglese. Tuttavia, ad arginare le degenerazioni tiranniche della ex madrepatria, il Presidente era costituzionalizzato e legittimato dal voto popolare.

 

Voto popolare, però indiretto: come accennato precedentemente, il POTUS viene eletto materialmente dal Collegio Elettorale degli Stati Uniti d’America. È composto da 538 membri (la somma dei membri della Camera, del Senato + 3 delegati del Distretto di Columbia), chiamati grandi elettori. Nell’Election Day, in ogni stato i cittadini eleggono i grandi elettori (che sono in numero variabile, non inferiore a 3) con modalità diverse: la stragrande maggioranza usa la regola del first past the post, cioè il candidato con più voti conquista tutti i voti dei grandi elettori. La maggioranza si ottiene con 270 elettori: in caso di parità, o in assenza di maggioranza assoluta, spetta al Congresso eleggere Presidente e Vicepresidente. L’istituzione del Collegio Elettorale riflette una concezione aristocratica del sistema americano: i costituenti erano in effetti piuttosto diffidenti di un eccessivo “potere delle masse”, per cui si decise di mediare il voto popolare.

 

Articolo 3 – Potere giudiziario

La Corte Suprema degli Stati Uniti è l’organo titolare del potere giudiziario. Ha competenza nelle materie costituzionali, federali e statali, oltre che nei trattati internazionali e nelle controversie tra stati e privati e dei conflitti tra giurisdizioni di diverso livello. Nell’ordinamento giudiziario americano, la costituzione, le leggi federali e i trattati internazionali hanno la supremazia sugli altri livelli, come le legislazioni statali.

La Corte Suprema è composta da 9 membri, i quali vengono nominati dal Presidente (e approvati dal Senato). Dispongono di un voto a testa nei casi di competenza della corte.

コメント


bottom of page